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Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce - news originale

Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce

Condividi:         ale 28 Marzo 07 @ 09:15 am

4. L'inadempimento e la risoluzione

Ultima osservazione in materia di recesso, funzionale a prevenire la possibile individuazione di un paradosso: posto che la legge concede 10 giorni dalla ricezione della merce per esercitare il relativo diritto, potrebbe adombrarsi l’ipotesi che il consumatore debba aspettare di ricevere il bene per porre nel nulla gli effetti del contratto. Evidentemente non è così. Il mancato arrivo del prodotto acquistato costituisce la motivazione che ha indotto il consumatore a recedere. Sarebbe illogico oltre che giuridicamente infondato sostenere tale tesi. La legge è chiara nel precisare che il consumatore può recedere senza alcuna motivazione entro 10 giorni dal ricevimento dei beni e non a partire dal ricevimento delle merci. Un brocardo latino recita ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Ne lasciamo la traduzione e la comprensione al lettore.

Quello che conta è ribadire che il consumatore che non si vede recapitati i propri acquisti effettuati on-line ha tutto il diritto di recedere dal contratto stipulato, tanto più che se l’attesa si prolunga potrebbe essere venuto meno il suo interesse a quel bene. Trattasi di un concetto, quello di interesse all’acquisto, tutt’altro che irrilevante in diritto.

Delineati gli aspetti concettuali essenziali del recesso, ed i profili attinenti al suo esercizio, occorre evidenziare un diverso profilo, quello della risoluzione, richiamando quanto sopra detto in relazione agli obblighi del venditore, ed in particolare quello attinente alla consegna del bene, ed al termine entro cui la spedizione debba avvenire.

Al di là della questione concernente il recesso, come momento “fisiologico” di un accordo, si comprenderà che se il professionista non consegna il bene, entro il termine previsto, si rischia di entrare nella “patologia” del contratto. In altre parole il professionista potrebbe considerarsi inadempiente, in quanto non ha rispettato gli accordi e/o una disposizione legislativa, con tutte le conseguenze del caso.

Nello specifico, il consumatore, invece di esercitare il diritto di recesso, può:
* costituire in mora il professionista, in vista di un adempimento tardivo o funzionalmente all’attivazione di un giudizio;
* chiedere, giudizialmente, l’adempimento del contratto, nel caso non sia venuto meno il suo interesse all’acquisto;
* chiedere, anche giudizialmente, la risoluzione del contratto per inadempimento, facendo caducare unilateralmente gli effetti dell’accordo;
* sia che chieda l’adempimento che la risoluzione, rivendicare giudizialmente il diritto al risarcimento del danno.

Alcune puntualizzazioni che, come detto, si forniscono in maniera sintetizzata, tanto da rappresentare delle semplificazioni, sul cui valore si richiama l’attenzione del lettore:
* se chiede l’adempimento, può successivamente chiedere la risoluzione se nelle more dell’esecuzione perde interesse al bene;
* se chiede prima la risoluzione, non può – di massima - successivamente domandare l’adempimento;
* la domanda di risarcimento può essere proposta autonomamente rispetto a quella di risoluzione o di adempimento;
* con l’inizio del giudizio, il professionista è automaticamente costituito in mora;
* nell’ambito del giudizio, il consumatore deve provare soltanto l’esistenza del contratto, e la scadenza del termine previsto, ma non l’inadempimento del professionista: spetta a quest’ultimo dimostrare che il consumatore non aveva diritto al bene acquistato, ovvero che l’inadempimento è avvenuto per colpa a lui non imputabile.

Occorre ora focalizzarsi sulla risoluzione del contratto per inadempimento. Come detto, questa presuppone che una parte non abbia rispettato gli accordi negoziali, dando la facoltà all’altra, a prescindere dalle ipotesi di recesso, di scioglierne gli effetti.

Sommariamente, ciò può avvenire secondo due “macrocategorie”: la risoluzione giudiziale, in cui si chiede al giudice di dichiararla, con sentenza, attraverso un processo civile, ovvero la risoluzione di diritto, la quale prescinde dall’azione processuale.

Indice
1. L'inquadramento della fattispecie: obblighi e diritti
2. Il limite temporale della consegna
3. Il recesso
4. L'inadempimento e la risoluzione
5. La risoluzione di diritto

0 commenti a "Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce":
giovanni giovanni il 28 Maggio 07 @ 20:24 pm

Sinceramente ho acquistato un Nokia N70 e non ho avuto problemi.

matteo matteo il 01 Aprile 08 @ 11:20 am

ho acquistato un portatile da 1300 euro e speso altri 300euro per un avvacato e mi dicono che non c'è nulla da fare. fantastico vero!!!
son certo che la mall team si è arricchita. meglio che non incontri mai i titolari perchè me li mangio: DELINQUENTI rovina Italia!!!

Gianni Catania Gianni Catania il 14 Maggio 08 @ 09:44 am

Mallteam di Bari: dopo l'acquisto di una macchina per foto andato a buon fine, vi ho acquistato on-line un pc portatile da 600 %u20AC, in novembre 2006; il pc non mi è mai arrivato, nè alcun rimborso; praticamente irraggiungibili per telefono e per posta ordinaria, dopo mesi di attesa, mi hanno beffardamente risposto che per loro l'ordine era evaso e che non avevo più diritto a nulla. Un avvocato consultato mi ha sconsigliato di procedere perchè avrei rischiato di spendere e di non ottenere nulla.
Alla fine devo dire grazie alla società che gestisce la mia carta di credito "Targa" che mi ha rimborsato. Non so se loro siano riusciti a rivalersi sulla Mallteam con i loro avvocati.
Sconsiglio vivamente di acquistare alla Mallteam; casi come il mio, a quanto pare sono moltissimi.

ignoto ignoto il 31 Marzo 11 @ 13:50 pm

sinceramente nn me ne ciava na gran sborada e colui che ha acquistato un portatile a 1300 euro xe un coion!!

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