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Tutele possibili del consumatore per la mancata consegna della merce

Legale: ale 28 Marzo 07 @ 09:15 am

5. La risoluzione di diritto



Come funziona il giudizio civile è materia che evidentemente esorbita dal contesto del presente lavoro, tanto che si ritiene più opportuno concentrarsi sull’altra categoria.

La risoluzione di diritto, può avvenire:
* se nel contratto è stata prevista una clausola risolutiva espressa: l’effetto risolutivo è collegato ad un espressa previsione contenuta nell’accordo *(nota 7) in relazione al non corretto adempimento di una determina obbligazione imputabile ad una parte. Basterà che l’altra parte dichiari che intende avvalersi della clausola risolutiva per crearsi l’effetto relativo;
* se nel contratto è previsto un termine essenziale: la risoluzione opera automaticamente quanto nell’accordo le parti pattuiscono che il termine per adempiere una data obbligazione è “essenziale”, nel senso che successivamente il contraente a beneficio del quale è stato previsto il termine stesso, non avrebbe interesse all’esecuzione;
* diffida ad adempiere: la parte adempiente (come il consumatore che ha pagato e che attende la spedizione del bene acquistato oltre il termine previsto) può fissare al proprio debitore (il professionista) un termine congruo, di solito di almeno 15 giorni, entro il quale “il contratto si intenderà senz’altro risolto”. È necessario che tale comunicazione avvenga per forma scritta.

In relazione a quest’ultima ipotesi, si precisa che in pendenza del termine fissato con la diffida, il consumatore deve aspettare che questo spiri, non potendo chiedere né l’adempimento, né l’esecuzione forzata, a meno che il professionista dichiari di non voler adempiere. Scaduto il termine il contratto è risolto, automaticamente ed inevitabilmente (sempre che l’inadempimento sia da considerarsi grave).

Si evidenzia che per quanto concerne il risarcimento del danno, a meno che il professionista non si renda disponibile ad una soluzione stragiudiziale della questione, il suo riconoscimento e la sua quantificazione non potrà prescindere da un’iniziativa giudiziale che potrà essere:

* contestuale rispetto alla risoluzione giudiziale (chiedo la risoluzione più il risarcimento del danno);
* autonoma in relazione alla risoluzione di diritto (se sussistono i presupposti, risolvo autonomamente il contratto, e chiedo al giudice il riconoscimento del risarcimento).

Con ciò si confida di aver fornito un orientamento utile anche in relazione all’ultima questione prospetta.


di Avv. Francesco Mangiaracina, responsabile di Teutas – Law and Technology Journal per pc-facile.com e Teutas.


Nota 7: Ipotesi simile a quella del recesso, ma in questo caso, si badi bene, il presupposto è l’inadempimento.



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