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P2P. Che faccio, pago?

Condividi:         ale 2 21 Maggio 07 @ 05:30 am

P2P. Che faccio, pago?

Migliaia di italiani stanno ricevendo in questi giorni una lettera di risarcimento danni per violazione della legge sul diritto d’autore.

Internet Magazine ha chiesto spiegazioni allo studio legale Mahlknecht& Rottensteiner. È da qui che – per conto della sua assistita Peppermint Jam Record Gmbh – stanno partendo le lettere di richieste risarcimento.

Ecco quanto ha dichiarato a Massimo Mattone – caporedattore di Internet Magazine – l’avvocato Otto Mahlknecht:

M.M

Ci risulta che il Tribunale di Roma abbia ordinato a Telecom ed ad altri ISP di fornire le utenze telefoniche ed i recapiti degli utenti coinvolti nel “caso Peppermint”. Quali informazioni sono state raccolte a carico degli utenti “sospetti” prima di rivolgersi al Giudice ed ottenere il via libera dal suddetto Tribunale?

O.M

La casa discografica ha incaricato un investigatore, la società Logistep, esperta in antipirateria, per effettuare una ricerca riguardante la diffusione illegale della sua musica su reti P2P. La Logistep ha registrato l’indirizzo IP di quegli utenti che hanno messo a disposizione una determinata canzone e l’ora esatta di tale evento. Per verificare se il rispettivo file contiene veramente la canzone ricercata e non si tratti di un fake, ha fatto un download dell’opera messa a disposizione, controllando il rispettivo valore hash. I file inoltre sono stati salvati ai fini di prova.

M.M

Come è stato possibile sapere che gli utenti stessero violando i diritti della Vostra assistita e non – semplicemente - scambiandosi files in modo definitivo?

In quest’ultimo caso non sussisterebbe alcun reato…

O.M

L’immissione di opere dell’ingegno tutelate dal copyright – o parti di esse – in reti telematiche costituisce sempre reato. Il vero problema comunque non è l’aspetto penale, ma consiste nel danno patrimoniale arrecato. Queste persone, di fatto, si sono arrogate una licenza mondiale di distribuzione del rispettivo brano musicale senza averne il diritto. Civilisticamente sono responsabili ex articolo 2043 del codice civile; l’ammontare del danno è calcolato ai sensi dell’articolo 158 della legge sul diritto d’autore.

M.M

Quanti brani musicali della sua assistita, ciascun utente, in media, avrebbe reso disponibile in Rete?

O.M

Non ci sono statistiche al riguardo perché le indagini vengono fatte con riguardo a singoli brani. Comunque, basta aprire la rispetta “cartella condivisi” dell’utente (che è aperta a tutti i partecipanti della Rete P2P e quindi è pubblica per esplicita volontà dell’utente) per accorgersi che ci sono molte persone che offrono tantissime opere tutelate. Dal punto di vista di quest’utente può sembrare anche ragionevole perché, facendo in tal modo, raggiunge un posto migliore nella graduatoria e riesce a “succhiare” più dalla rete.

M.M

Nella lettera inviata agli utenti si lascia intendere ai medesimi – qualora effettuino il pagamento richiesto - di non temere ulteriori conseguenze.

Com’è possibile tutto ciò, tenuto conto che il reato che si sta loro contestando è, ahimè, procedibile d'ufficio?

O.M

L’eccezione in ordine alla perseguibilità d’ufficio del reato non coglie il segno, perché è puramente teorica: in pratica, per un “minireato” del genere, le autorità si attivano soltanto su richiesta e sollecito del danneggiato. E come già detto, il vero problema consiste nella perdita di fatturato delle imprese che investono nel settore dell’intrattenimento, cioè prevale l’aspetto civilistico.

M.M

La sua Cliente ha intenzione di agire realmente contro tutti i 4000 utenti o promuoverà solo qualche azione a scopo dimostrativo?

O.M

Molte persone – specialmente quelle assistite da un avvocato – aderiscono alla proposta di transazione della Peppermint, probabilmente perché la somma richiesta è veramente ragionevole. Le altre sappiano che non la passeranno facilmente. Sicuramente, sarà difficile agire contro così tante persone, ma vorrei far presente che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avviene dopo cinque anni, per questo motivo la Peppermint ha molto tempo per tutelarsi. Se vuole, può chiamare in giudizio (gli utenti, ndr) uno dopo l’altro.

M.M

Cosa accadrà agli utenti che decideranno di non pagare quanto richiesto?

O.M

La casa discografica dovrà rivolgersi al Tribunale (Sezione specializzata per la proprietà intellettuale) per chiedere il risarcimento del danno ed ovviamente che non venga proseguita la diffusione illecita delle opere dell’ingegno. Se si tratta di “heavy user” forse agirà anche penalmente.

M.M

Sono in programma altre iniziative analoghe?

O.M

Sì, abbiamo la procura generale di altre imprese danneggiate.


M.M

Cosa pensa di questa nota diffusa da Adiconsum a difesa dei consumatori?
Ivi si invitano gli utenti a scrivere al Garante per violazione della Privacy…

O.M

Credo che le persone che si sono affidate a quest’organizzazione sono mal consigliate. Da quello che è stato pubblicato fino ad ora si evince che il problema dal punto di vista giuridico non è stato ancora “digerito”. Altrimenti non riesco a capire come mai si possa seriamente sostenere che ci sia stata una violazione della privacy. Forse coloro che gridano allarme al Garante della privacy non hanno letto attentamente le ordinanze del Tribunale di Roma che ovviamente hanno approfondito questa tematica. Siccome i dati sono stati raccolti per far valere un diritto in sede giudiziaria non era necessario il consenso della rispettiva persona. Questo è un’eccezione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera f), dell’articolo 43, comma 1, lettera c) nonché dell’articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice della privacy.

È anche ragionevole, perché altrimenti l’impresa danneggiata non avrebbe la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e verrebbe violato l’articolo 24 della nostra Costituzione.

Sarebbe anche un’assurdità, perché anche il ladro che in un negozio è stato rintracciato dal detective con l’aiuto della telecamera di sorveglianza non può aspettarsi di cavarsela sostenendo che sia stata violata la sua privacy.

Sia aggiunto che – con tutto il rispetto verso il lavoro che fanno le organizzazione dei consumatori – le persone che illecitamente hanno diffuso opere d’ingegno tutelate nell’internet, giuridicamente non possiedono la qualità di “consumatori”, ma hanno una responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’impresa che hanno danneggiata con il loro comportamento, pertanto tutta la normativa a tutela del consumatore non è applicabile.

M.M

La storia si ripete. Gli utenti vogliono condividere liberamente i file in Rete. Le major difendono i diritti di copyright delle loro opere. Qual è – secondo Lei – il giusto compromesso e come e quando si potrà davvero ottenerlo?

O.M

La pirateria crea danni ingenti, particolarmente alle imprese dell’intrattenimento. Per quanto riguarda, per esempio, i giochi elettronici, si dovrebbe tener presente che giochi del genere vengono sviluppati da imprese (c.d. developer) che formano teams di esperti (come Game-Designer, produttori, autori, designer, programmatori, ideatori audio, musicisti e software tester). Di solito, un team del genere è costituito da 20 fino a 50 persone, ma possono essere anche più di 100. La produzione di un gioco dura da uno a tre anni e costa mediamente da uno a 5 milioni di euro.

Ognuno che, nell’ambito di una rete peer-to-peer, mette a disposizione degli altri utenti giochi, musica o film, deve sapere che danneggia gravemente le imprese che investono in questo settore.

Non è una ragazzata, ma un serio rischio per l’intero settore economico.

Vorrei evidenziare che la nostra economia europea si basa in gran parte sulla creatività e la ricerca, pertanto la tutela della proprietà intellettuale è un suo interesse vitale.

Non credo sia possibile che ci possa essere un compromesso, perché di fatto siamo di fronte ad un fenomeno parassitario: uno lavora e investe e l’altro si permette di utilizzare quest’opera per ottenere vantaggi personali.

Probabilmente, la soluzione migliore sono offerte flat, nel senso che si paga un determinato importo mensile ad un distributore per poter scaricare un certo ammontare di brani a propria scelta.

A queste risposte si contrappone però il parere di gran parte della Rete, in gran subbuglio soprattuttto tra gli utenti che sono soliti utilizzare il file sharing per scaricare e condividere brani musicali. Forti perplessità sono state espresse anche da molti esperti legali di Internet e Nuove Tecnologie. Tra questi, quello autorevole di Guido Scorza - Professore presso il Master di diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Bologna e presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri ed esperto legale della rivista Internet Magazine:

"La Logistep AG ha trattato per settimane o forse mesi i dati personali di centinaia di migliaia di utenti di mezza europa senza chiedere alcun consenso né prestare alcuna informativa.

Non vi è dubbio che le operazioni di monitoraggio poste in essere dalla Logistep AG si siano, almeno in parte, svolte sul territorio italiano con conseguente applicabilità della disciplina dettata dal Codice Privacy che non contempla la possibilità, per un soggetto privato, di porre in essere - per di più attraverso strumenti automatizzati - operazioni di trattamento di dati personali tanto ampie ed indiscriminate".

“Nessun dubbio, d’altra parte, può sussistere” – ha continuato Scorza “circa la circostanza che gli indirizzi IP acquisiti e catalogati dalla Logistep costituiscono dati personali degli utenti essendo agevolmente riconducibili alla loro identità. L’attività posta in essere dalla società d’oltralpe, d’altra parte, non sembra poter rientrare nella deroga di cui all’art. 24 del Codice Privacy che permette il trattamento di dati personali “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

La Logistep, infatti, ha presumibilmente trattato i dati di centinaia di migliaia di utenti che si sono poi rilevati del tutto estranei alle ipotizzate violazioni e, ad oggi, la sua attività è stata utilizzata esclusivamente per esigere da alcune decine di migliaia di utenti il pagamento di un importo di natura indennizzatoria rispetto alle violazioni asseritamene poste in essere il che, certamente, non costituisce esercizio di un diritto in sede giudiziaria così come prescritto dalla richiamata disciplina.

In tale contesto, all’origine della vicenda di cui stiamo parlando sembra esservi una plateale violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali alla quale la Logistep non sembra potersi sottrarre semplicemente sbandierando la propria “cittadinanza” svizzera.”

I dubbi e le perplessità circa la liceità dell’operato della “squadra del grande fratello” sotto il profilo della disciplina della privacy non finiscono qui.

È ancora Scorza a far notore come “la Peppermint si ritrova oggi a trattare dei dati personali nuovi ed autonomi rispetto a quelli originariamente acquisiti dalla società svizzera, risultanti dal data matching tra gli indirizzi IP, le informazioni relative alle pretese violazioni dei propri diritti d’autore ed i nominativi dei titolari delle utenze telefoniche corrispondenti a detti IP comunicatile dalla Telecom.

Tali dati - almeno in una certa percentuale - non sono certamente corretti.

In molte occasioni, infatti, il titolare dell’utenza telefonica cui risulta associato un contratto di accesso ad internet non coinciderà con il preteso autore della violazione contestata dalla Peppermint o, più semplicemente, con l’utente della piattaforma di Peer to peer monitorata dalla Logistep”

Per chiarire il tutto ai lettori, l’esperto legale di Internet Magazine fa questo esempio:

“Il Sig. Paolo Rossi, padre di Mario, è titolare dell’utenza telefonica 066880…., tranquillo pensionato ed analfabeta informatico, potrebbe essersi visto recapitare dallo Studio Legale che assiste la Peppermint una lettera con la quale gli si chiede di provvedere al pagamento dei famosi 330 euro per aver condiviso via internet un certo brano musicale e, in caso di mancato pagamento, domani, potrebbe vedersi trascinato dinanzi ad un giudice civile o penale quale “pirata informatico”.

Sotto tale profilo, il trattamento che la Peppermint sta attualmente ponendo in essere, appare evidentemente illecito”.

“Detto trattamento” – agginge Scorza “d’altra parte, al pari di quello originariamente posto in essere - e forse non ancora esauritosi - della Logistep, avrebbe dovuto essere notificato al Garante ai sensi dell’art. 37, lett. D) del Codice privacy.

L’omessa notifica al Garante, ai sensi dell’art. 163 del Codice comporta per il trasgressore una sanzione da 10 a 60 mila Euro.

Se l’Ufficio del Garante, quindi, mostrasse, in questa vicenda la solerzia e puntualità di recente manifestata per vegliare su vizi e virtù degli uomini del Palazzo, la Peppermint e la Logistep - dopo aver inondato l’Italia di richieste di pagamento - potrebbero vedersi recapitare una comunicazione che, sotto lo stemma della Repubblica, chiede loro di versare all’italico erario una piccola percentuale di quel milione e duecento mila euro che stanno cercando di portare oltralpe”.

Ma il punto più importante di tutti è forse questo: nella lettera di risarcimento inviata agli utenti, innanzitutto, si lascia intendere che, se essi pagheranno l’importo richiesto, potranno dormire sonni tranquilli al riparo da azioni civili o penali.

“Sfortunatamente per gli utenti” – precisa Scorza “il reato loro contestato - messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore attraverso internet - è procedibile d’ufficio con la conseguenza che, a prescindere da ogni iniziativa della Peppermint essi corrono, comunque, il rischio di vedersi trascinare davanti ad un giudice penale!”.

Non ha toni meno duri, in merito alla vicenda, il già senatore Fiorello Cortiana, da sempre un punto di riferimento per i temi del diritto d'autore e del copyright.

In un’intervista rilasciata a Massimo Mattone (qui trovate il podcast, circa 10 Mb), Cortiana ha affermato che la Rete si trova ad un bivio pericolossimo: se non si supera questo empasse legale, potrebbe sprofondare in un baratro dando origine ad un precedente legale gravissimo.

Al contrario, se si resta uniti e si scrive tutti al Garante Privacy, si può dare la dimostrazione che il popolo della Rete è più forte di chi tenta illegittimamente di sostituirsi alla sua sovranità.

Più o meno sulla stessa linea il noto magistrato Giuseppe Corasaniti, autorevole studioso di problemi giuridici della comunicazione e dell'Informatica e direttore scientifico di Medialaw.

“Mi pare un paradosso causato, soprattutto, da una anacronistica legge sul diritto d’autore, frammentata e a tratti farraginosa, da una scarsa considerazione delle garanzie esistenti in materia di privacy, e ovviamente da una strategia aggressiva, in verità non solo italiana, che sta prendendo piede nei confronti del “file sharing” . “Il rischio” – ha aggiunto il magistrato – “è evidentemente quello di considerare la rete in sé, in tutte le sue applicazioni, un qualcosa di illecito, anche solo potenzialmente.
È una sorta di “guerra santa” che, purtroppo, non è utile davvero a nessuno, come tutte le guerre, sante o meno. Occorre invece trovare spazi di mediazione e comprensione reciproca”.

Nota importante – Mentre scriviamo apprendiamo con soddisfazione che (Adnkronos)
“con riferimento alla vicenda degli utenti italiani, ai quali la societa' Peppermint ha chiesto un risarcimento danni per aver condiviso via Internet file musicali nei siti cosiddetti ''peer to peer'' (2P2), l'Autorita' ha deciso di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause intentate dalla Peppermint nei confronti di gestori telefonici allo scopo di identificare alcune migliaia di utenti.La decisione del Garante, si precisa in un comunicato, " nasce dalla volonta' di verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali".

Nei prossimi numeri di Internet Magazine, Idea Web e Win Magazine, in Edicola a Giugno, troverete un ampio approfondimento sul caso Peppermint-Logistep e sulla tutela dei diritti d’autore connessi all’utilizzo del file sharing.

Redazione Internet Magazine
intmag[@edmaster.it]



2 commenti a "P2P. Che faccio, pago?":
antonio caserio antonio caserio il 22 Maggio 07 @ 13:44 pm

articolo veramente interessante, ci vorrebbe qualche notizia in più, ad esempio a chi rivolgersi se si viene invitati a pagare qualche somma.Non sarebbe stato più giusto che al momento di scaricare un file di musica appariva un avviso?
Grazie e distinti saluti.
Antonio Caserio

ale ale il 24 Maggio 07 @ 19:57 pm

Speciale: Intervista all'avvocato tedesco della Peppermint che ha chiesto il risarcimento a 4000 utenti italiani per aver scaricato brani Mp3. Contro-intervista a Guido Scorza professore della Scuola ufficiali dei carabinieri. E, intanto, il Garante della Privacy decide di entrare nel processo

E' ancora estremante "nel vivo" la prima richiesta di risarcimento per P2P in Italia che vede protagonisti da una parte circa 4000 utenti internet italiani e dall'altra la casa discografica Pappermint che a richiesto, rappresentata dal suo studio legale Mahlknecht& Rottensteiner, attraverso una raccomandata postale un risarcimento di circa 300 euro per aver scaricato almeno un brano musicale di cui possiede i diritti d'autore.

La lettera arrivata agli utenti italiani, i suoi contenuti e le sue richieste e i dattagli di tutta la storia li potete trovare in questo articolo:
Raccomandata a migliaia di italiani incolpati di P2P: risarcimento di 300 euro o rischio di denuncia

Ma la domanda che è sempre più diffusa sul web è la seguente: gli utenti italiani P2P che hanno ricevuto la richiesta di pagamento dei danni da parte della Peppermint dovranno pagare?...

...continua la lettura di questa notizia.
Webmasterpoint.org autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.

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