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UC-Le prestazioni occasionali

Generale: Luke9792005 11 Settembre 06 @ 23:01 pm

2. La normativa di riferimento

Le disposizioni più recenti in materia di prestazioni occasionali risalgono al 24 Ottobre 2003, data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. 276/2003 noto anche come l. Biagi, con il quale il precedente Governo ha esercitato la delega ad esso conferita dal Parlamento con la l. 30/2003 per la riforma del diritto del lavoro.

Ad occuparsi della fattispecie in esame è, in particolare, il Capo I del Titolo VII del decreto, il quale disciplina parallelamente anche il lavoro a progetto.

Va sottolineato che la normativa in esame ha fornito per la prima volta una vera e propria definizione delle prestazioni occasionali, le quali, ex art. 61 c. 2 sono le "attività che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i giorni 30 (trenta) nel corso dell'anno solare con un medesimo committente e che, in ogni caso, non prevedano compensi superiori ad € 5000 (cinquemila)".

Il successivo c. 3 dello stesso articolo indica espressamente quali attività non possono essere esercitate a titolo di collaborazione occasionale: "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia".

Infine, il c. 4 precisa che "Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto[/b]. Ciò significa che in sede di stipulazione di accordi contrattuali tra il prestatore ed il committente, così come in sede di contrattazione collettiva, possono essere introdotte clausole che prevedano ulteriori posizioni di favore, rispetto a quelle previste dal legislatore, in capo al prestatore.

Le norme che regolano concretamente la prestazione di collaborazioni occasionali sono contenute nel codice civile, segnatamente agli artt. 2222 e ss..





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