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Generale: hydra 20 Dicembre 04 @ 00:01 am

7. Come comportarsi in caso di furto

Si è cercato fin qui di incoraggiare e rassicurare il consumatore nell’uso della carta di credito per il commercio elettronico. Ma, quando un addebito non equivale ad un nostro acquisto (così come quando ci si accorge di aver perso la Carta di credito), cosa si deve fare? Innanzitutto non lasciarsi prendere dal panico, sennò non si combina nulla! Inoltre bisogna:

1 - Telefonare immediatamente al servizio clienti del gestore della Carta di credito. Bloccare immediatamente la carta e annotatarsi l'eventuale Numero di blocco comunicato dall'operatore;
2 - recarsi dai Carabinieri o alla Polizia per sporgere denuncia. La denuncia, oltre a contenere tutti i dati in possesso relativi alle operazioni incriminate (indicazione del sito Web o negozio in questione), dovrà far riferimento ad "Uso fraudolento della carta di credito" e NON al furto o smarrimento della carta di credito (sempre nel caso che la carta non sia stata effettivamente persa e/o smarrita);
3 - Preparare un fax da inviare al gestore della Carta di credito dove chiedere formalmente il rimborso delle cifre addebitate (indicando chiaramente la somma, il numero dell'operazione, gli estremi dell'estratto conto in questione) in quanto "non dovute" e corrispondenti "a operazioni mai effettuate". Allegare poi copia della carta d'identità e copia della denuncia presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza. Se richiesto, inviare anche la fotocopia fronte retro della carta di credito tagliata in due parti. Spedire il fax all'ufficio del gestore che normalmente ha nome "Ufficio dispute titolari". Potrebbe essere richiesto infine l'invio per posta dei frammenti della Carta di credito;
4 - Il gestore dovrebbe provvedere nel giro di una o due settimane al riaccredito degli importi contestati. Rimane la facoltà di riaddebitarli se le indagini condotte dal gestore dovessero dimostrare che gli acquisti contestati sono stati effettuati dal titolare. E’ il gestore della carta che deve sostenere l'onere della prova, cioè dimostrare che gli acquisti sono stati fatti dal titolare, mentre non sta al titolare dimostrare di non aver effettuato gli acquisti contestati. ‘Fallendo l’onere della prova’, il gestore è tenuto al riaccredito delle somme contestate.

Fino al momento della notifica, il titolare è ritenuto responsabile dell’utilizzo della carta per un determinato massimale (non superiore ai 150 Euro). Nulla può essergli richiesto oltre a questo limite, stabilito direttamente dalla Comunità Europea. E’ chiaro che questa forma di tutela si applica laddove il titolare abbia comunque agito in buona fede e abbia custodito la carta con diligenza.

In conclusione, non bisogna diffidare così tanto dal commercio elettronico, che al contrario è una vera e propria comodità. Ad esempio, dal punto di vista economico, pagando con la carta di credito la transazione avviene effettivamente a fine mese, quindi si può ancora disporre di liquidità e relativi interessi per tutto il periodo rimanente alla fine del mese. Inoltre, l’acquisto on line permette di fare shopping comodamente da casa propria, e ricevere la merce imballata sempre a casa propria. Non bisogna inoltre dimenticare che molti prodotti costano meno su Internet che nei comuni negozi! E se poi uno non è convinto del proprio acquisto oppure teme di aver preso una fregatura non avendo potuto ‘tastare con mano’ il proprio acquisto, ci sono sempre leggi che tutelano il consumatore permettendogli di rimandare indietro ciò che non lo soddisfa! Quindi, speziamo una lancia a favore degli acquisti on line, non dimenticando però di usare la testa: non lasciamo il nostro numero di carta di credito a qualunque sito ce lo richieda, ma solo ai siti più fidati (o affidabili).





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